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INFORMAZIONI


 

Le normative


Leggi nazionali


 - D.Lgs 102/2014 Termine ultimo per la realizzazione e riferimento alla Norma UNI 10200 per la contabilizzazione: attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilisce il termine ultimo per la realizzazione degli interventi per la termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli impianti termici centralizzati esistenti nel 1 Gennaio del 2017. Indica la norma di buona tecnica UNI 10200 come riferimento per la progettazione e successiva ripartizione delle spese.


 - D.P.R. 412/93. Orari di funzionamento degli impianti dotati di contabilizzazione: Questo decreto contiene disposizioni attuative della Legge 10/1991. Con riferimento al tema della contabilizzazione, all'art.9 comma 6 punto E, si spiega che, in deroga ai limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24 qualora nel condominio con sistema di contabilizzazione sia possibile la regolazione autonoma della temperatura all'interno delle unità immobiliari in modo automatico (regolazione crono-termostatica su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore). In alternativa, al precedente punto D, si spiega che è comunque possibile mantenere l'impianto sempre acceso se la centrale termica è dotata di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore (di notte l'impianto deve funzionare in regime attenuato, a temperatura più bassa). In entrambi i casi l'impianto termico deve essere posteriore al 1993, coi relativi requisiti tecnici.


 - Legge 10/1991 Criteri per l’approvazione della contabilizzazione nell’assemblea condominiale: definisce i criteri per l’approvazione  della contabilizzazione nell’assemblea di condominio contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l'art. 26 comma 5, che recita testualmente: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile".


 - Provvedimenti di Detrazione Fiscale per la contabilizzazione – Ristrutturazioni Edilizie: gli interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore, in assenza di sostituzione del generatore di calore, usufruiscono delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, come ben spiegato dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate “…dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare”.


 - Provvedimenti di Detrazione Fiscale per la contabilizzazione – Risparmio Energetico: gli interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore, con contestuale  sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale secondo specifici requisiti, usufruiscono delle agevolazioni fiscali peril risparmio energetico, come ben spiegato dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate: “..La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

 


Leggi regionali


 - Regione Lombardia Dgr 1118/13 e Decreto Attuativo 5027/14 - Provvedimenti riguardanti la termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici: la deliberazione di giunta ed il successivo decreto attuativo, trattano molti degli aspetti attinenti la termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici. Viene confermato il termine temporale ultimo per la realizzazione degli interventi (31 Dicembre 2016), viene trattata l’attuazione delle sanzioni per la mancata realizzazione. La Norma UNI 10200:2013 viene indicata come preciso riferimento per la ripartizione delle spese negli impianti centralizzati. Viene introdotto l’obbligo del ricalcolo dei millesimi in funzione del fabbisogno delle unità abitative, in sostituzione delle tabelle precedentemente utilizzate dal condominio per la ripartizione delle spese. Sono stabiliti alcuni dei requisiti e contenuti della progettazione dei sistemi a firma di tecnico abilitato e delle relazioni accompagnatorie la realizzazione degli interventi (bilanciamento dell’impianto; determinazione delle perdite teoriche, e così via). Viene definita l’obbligatorietà della comunicazione, a cura dei proprietari delle unità immobiliari, di eventuali variazioni di potenze installate (sostituzione radiatori). Sono definiti gli obblighi del terzo responsabile in tema di contabilizzazione del calore e, viene prevista la decadenza automatica dal ruolo in caso di mancata realizzazione degli interventi entro i termini prescritti.

 


Norme tecniche


 - UNI 10200:2015 Impianti Termici Centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria – E’ la norma cardine della contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati. Con l’edizione 2013 sono state introdotte numerose novità: l’acquisizione, per la progettazione dei sistemi di contabilizzazione e conseguente riparto delle spese, di informazioni legate alle prestazioni energetiche degli edifici in conformità alla norma UNI TS 11300 (rendimenti; perdite; fabbisogni energetici delle singole unità e così via); l’adozione, per il calcolo della potenza termica installata, della emissione specifica delle tubazioni di andata e ritorno, criteri operativi per il riparto. Nell’edizione 2015, le novità sono state relative ai criteri per la programmazione dei ripartitori elettronici.


 - UNI 9019:2013 Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica e/o unità immobiliare per il calcolo dell’energia termica utile tramite i tempi di inserzione del corpo scaldante compensati dai gradi giorno dell’unità immobiliare La norma disciplina i criteri per la contabilizzazione indiretta del calore, con una metodologia alternativa al ripartitore elettronico, che ha dato impulso alla sviluppo di sistemi, costituiti generalmente da: un unità centrale di calcolo, in grado di elaborare i dati provenienti dalle unità immobiliari; centraline con funzione di cronotermostato in grado di comandare gli attuatori, asserviti ai sistemi di emissione e di comunicare con le unità di calcolo. Il vantaggio di questa tipologia di contabilizzazione indiretta risiede nella compatibilità, oltre che con unità terminali di emissione di tipo a radiatori o convettori, anche con sistemi diversamente non gestibili attraverso la contabilizzazione indiretta mediante i ripartitori elettronici (per esempio pannelli radianti).


 - UNI TR 11388:2015 Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore – Come la norma UNI 9019, disciplina i criteri per la contabilizzazione indiretta del calore, con una sistema alternativo al ripartitore elettronico dato da un totalizzatore basato sui tempi di inserzione. Nella nuova edizione è stato definito e migliorato il metodo di calcolo che si basa sul tempo di inserzione del corpo scaldante, corretto dell’inerzia termica e compensato tramite la temperatura media del fluido termovettore e viene trattato il caso di corpi scaldanti di tipo a ventilconvettore e i sistemi a pannelli radianti in una apposita appendice.


 - UNI EN 834:1997 Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica - La norma specifica i requisiti minimi per la costruzione, il funzionamento, l’installazione e la valutazione delle letture di tali dispositivi.